Art. 4 
 
 
Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti  aderenti  e  Stazione
                          unica appaltante 
 
  1.  I  rapporti  tra  SUA  e  l'ente  aderente  sono  regolati   da
convenzioni. La convenzione prevede, in particolare: 
    a)  l'ambito  di  operativita'   della   SUA   determinato,   con
riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e  servizi,
sulla base degli importi di gara o di altri criteri in  relazione  ai
quali se  ne  chiede  il  coinvolgimento  nonche'  i  rapporti  e  le
modalita' di comunicazioni tra il responsabile  del  procedimento  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163, ed il responsabile del procedimento della  SUA  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    b) le modalita' di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA; 
    c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e  della
SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento; 
    d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco
dei contratti di  cui  alla  lettera  a),  per  i  quali  si  prevede
l'affidamento nonche' l'obbligo per l'ente aderente  di  trasmettere,
su  richiesta   della   SUA,   ogni   informazione   utile   relativa
all'esecuzione dei medesimi contratti; 
    e) l'obbligo per  l'ente  aderente  di  comunicare  alla  SUA  le
varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.