Art. 4 Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante 1. I rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni. La convenzione prevede, in particolare: a) l'ambito di operativita' della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonche' i rapporti e le modalita' di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) le modalita' di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA; c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento; d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede l'affidamento nonche' l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti; e) l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.