Art. 5 La massa premi della lotteria potra' essere ripartita in piu' categorie. Il primo premio della prima categoria sara' di € 5 milioni. L'importo degli altri premi di prima categoria, nonche' il numero e l'importo dei premi delle altre categorie, saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.