Art. 5 
 
  La massa premi della  lotteria  potra'  essere  ripartita  in  piu'
categorie. 
  Il primo premio della prima categoria sara' di € 5 milioni. 
  L'importo degli altri premi di prima categoria, nonche' il numero e
l'importo dei premi delle altre categorie,  saranno  determinati  dal
comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del ricavato della
vendita dei biglietti.