IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n.
790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Vista la domanda del 22 giugno 2010 presentata dall'impresa Barclay
Chemicals (R & D) Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown
Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, diretta ad ottenere la
registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Glypho-Flash
Super 450» contenente la sostanza attiva glifosate;
Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il
Ministero della salute e l'istituto scientifico valutatore Centro
internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria,
per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di
dossier di Allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza
attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva
2001/99/CE della commissione del 20 novembre 2011;
Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di
scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in
attuazione della direttiva 2010/77/UE della commissione del 10
novembre 2010;
Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in
merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata
dall'impresa Barclay Chemicals (R & D) Ltd a sostegno dell'istanza di
autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;
Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono
stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici
aggiuntivi;
Vista la nota dell'ufficio in data 10 marzo 2011 prot. 7281 con la
quale e' stata richiesta la documentazione ed i dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da
presentarsi entro 12 mesi dalla suddetta data;
Vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2011 da cui risulta che
l'impresa Barclay Chemicals (R & D) Ltd ha presentato la
documentazione richiesta dall'ufficio;
Ritenuto di autorizzare il prodotto «Glypho-Flash Super 450» fino
al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in Allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva
glifosate, fatta salva la successiva presentazione dei dati
tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999;
Decreta:
L'impresa Barclay Chemicals (R & D) Ltd con sede legale in Dublino
(Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, e'
autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario
denominato GLYPHO-FLASH SUPER 450 con la composizione e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza
attiva glifosate nell'Allegato I.
La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in
premessa.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche
in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 250-500; L
1-2-5-10-20-200-1000.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Barclay Chemicals
Manifacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14947.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2011
Il direttore generale: Borrello