IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»; Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, recante «Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2009, n. 207; Rilevato il ripetersi delle manifestazioni in oggetto ed il verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, anche a causa dell'inosservanza delle prescrizioni di cui all'o.m. 21 luglio 2009; Considerato che, alla luce di quanto sopra, permangono le motivazioni poste alla base dell'o.m. 21 luglio 2009, con particolare riferimento alle condizioni di contingibilita' ed urgenza; Ritenuto pertanto necessario, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, di reiterare le misure di tutela della salute e del benessere degli equidi impegnati in manifestazioni popolari, pubbliche o private, che si svolgono al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, integrandole con le ulteriori misure rivelatesi necessarie alla luce dell'esperienza maturata durante il biennio di vigenza dell'o.m. 21 luglio 2009; Visto il decreto ministeriale l° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2010, registro n. 5, foglio n. 315; Ordina: Art. 1 Manifestazioni autorizzate 1. Le manifestazioni pubbliche o private, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione equestre internazionale (FEI), dalla Federazione italiana turismo equestre e trec (FITETREC A.N.T.E.), nell'ambito delle discipline indicate dai rispettivi statuti, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformita' alle previsioni di cui alla presente ordinanza e all'Allegato A, che ne costituisce parte integrante. 2. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica dell'ente o comitato organizzatore e previo parere favorevole della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'Allegato A. A tal fine la commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali di cui all'Allegato A.