IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Vista la legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate»; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, recante  «Disciplina
di manifestazioni popolari pubbliche o private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 7 settembre 2009, n. 207; 
  Rilevato  il  ripetersi  delle  manifestazioni  in  oggetto  ed  il
verificarsi di incidenti  che  mettono  a  repentaglio  la  salute  e
l'integrita' fisica degli animali nonche' l'incolumita' dei fantini e
degli spettatori presenti,  anche  a  causa  dell'inosservanza  delle
prescrizioni di cui all'o.m. 21 luglio 2009; 
  Considerato  che,  alla  luce  di  quanto  sopra,   permangono   le
motivazioni poste alla base dell'o.m. 21 luglio 2009, con particolare
riferimento alle condizioni di contingibilita' ed urgenza; 
  Ritenuto  pertanto  necessario,  nelle  more   dell'emanazione   di
un'organica disciplina in materia, di reiterare le misure  di  tutela
della salute e del benessere degli equidi impegnati in manifestazioni
popolari, pubbliche o private, che si  svolgono  al  di  fuori  degli
impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati,  integrandole  con
le ulteriori misure rivelatesi necessarie alla  luce  dell'esperienza
maturata durante il biennio di vigenza dell'o.m. 21 luglio 2009; 
  Visto il decreto ministeriale l° aprile 2010,  recante  «Delega  di
attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza
dell'Amministrazione, al Sottosegretario  di  Stato  on.le  Francesca
Martini», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2010, registro
n. 5, foglio n. 315; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Manifestazioni autorizzate 
 
  1. Le manifestazioni pubbliche o private, incluse le  prove,  nelle
quali vengono utilizzati equidi al di  fuori  degli  impianti  e  dei
percorsi ufficialmente autorizzati dall'Agenzia per lo  sviluppo  del
settore ippico (ASSI),  dalla  Federazione  italiana  sport  equestri
(FISE),  dalla  Federazione  equestre  internazionale  (FEI),   dalla
Federazione italiana turismo equestre  e  trec  (FITETREC  A.N.T.E.),
nell'ambito delle discipline  indicate  dai  rispettivi  statuti,  ad
eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire  i  requisiti
di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in  conformita'
alle previsioni di cui alla presente ordinanza e all'Allegato A,  che
ne costituisce parte integrante. 
  2. A  tutela  delle  tradizioni,  usi  e  consuetudini  locali,  le
manifestazioni  di  cui  al   comma   1   sono   autorizzate   previa
presentazione  di  una  relazione  tecnica   dell'ente   o   comitato
organizzatore e previo parere favorevole della commissione comunale o
provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e  142
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, integrata  da  un  veterinario  dell'azienda  sanitaria
locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla  lettera
d) dell'Allegato A. A tal fine la commissione  verifica  il  rispetto
dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate  alla
tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali di cui
all'Allegato A.