Art. 2 
 
 
              Disposizioni relative a equidi e fantini 
 
  1. E' vietato utilizzare per le manifestazioni di  cui  all'art.  1
cavalli di eta' inferiore ai quattro anni. 
  2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art.
1, comma 1,  dei  fantini  e  dei  cavalieri  che  abbiano  riportato
condanne per maltrattamento o  uccisione  di  animali,  spettacoli  o
manifestazioni vietati,  competizioni  non  autorizzate  e  scommesse
clandestine  di  cui  agli  articoli  544-bis,  544-ter,  544-quater,
544-quinquies e 727 del codice penale, in  cui  si  evidenzi  uso  di
sostanze stupefacenti  o  dopanti  attraverso  controlli  a  campione
nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della  gara
in base alle norme attualmente vigenti. 
  3.  Gli  organizzatori  sono  responsabili  dell'applicazione   del
presente articolo.