Art. 2 Disposizioni relative a equidi e fantini 1. E' vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all'art. 1 cavalli di eta' inferiore ai quattro anni. 2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti. 3. Gli organizzatori sono responsabili dell'applicazione del presente articolo.