Art. 3 
 
 
                     Sostanze ad azione dopante 
 
  1.  E'  vietato  il  trattamento  degli  equidi  con  sostanze  che
esplicano azione dopante. 
  2. Fatte salve le disposizioni vigenti per  i  controlli  ufficiali
effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente,
gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano  un
regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto
del divieto di cui al  comma  1  e  per  la  verifica  dei  requisiti
previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni  secondo  uno
degli standard di riferimento applicati dagli  enti  tecnici  ASSI  o
FISE.