Art. 3 Sostanze ad azione dopante 1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante. 2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dagli enti tecnici ASSI o FISE.