Art. 10 
 
                        Copertura degli oneri 
 
  1. Il GSE ha titolo a vedersi riconosciuti dalla  Cassa  Conguaglio
per il settore elettrico i costi residui sostenuti  per  l'attuazione
degli articoli 8 e 9. L'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
provvede a definire le modalita'  per  la  compensazione  del  GSE  a
carico del conto per la promozione dell'efficienza  energetica  negli
usi finali, posto a copertura del meccanismo dei titoli di efficienza
energetica.