Art. 10 Copertura degli oneri 1. Il GSE ha titolo a vedersi riconosciuti dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico i costi residui sostenuti per l'attuazione degli articoli 8 e 9. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede a definire le modalita' per la compensazione del GSE a carico del conto per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali, posto a copertura del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.