Art. 10
Copertura degli oneri
1. Il GSE ha titolo a vedersi riconosciuti dalla Cassa Conguaglio
per il settore elettrico i costi residui sostenuti per l'attuazione
degli articoli 8 e 9. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede a definire le modalita' per la compensazione del GSE a
carico del conto per la promozione dell'efficienza energetica negli
usi finali, posto a copertura del meccanismo dei titoli di efficienza
energetica.