Art. 11
Attivita' di gestione, ispezioni e controlli
1. Il GSE, nel definire adeguate modalita' organizzative per
l'attuazione del presente decreto, si avvale di contributi e supporti
specialistici da parte di societa' controllate, in particolare per le
attivita' di istruttoria tecnica connesse alla valutazione dei
progetti e per le attivita' di verifica e controllo.
2. Il GSE, in proprio o su mandato del Ministero dello sviluppo
economico, effettua ispezioni in sede locale per accertare la
conformita' dei dati trasmessi alla reale situazione. Copia
dell'esito delle ispezioni e' inviata al medesimo Ministero e
all'operatore.
3. In caso di accertate difformita' tra quanto dichiarato e la
situazione reale dell'unita' di cogenerazione, ovvero di documenti
non veritieri ovvero di dichiarazioni false e mendaci, il GSE annulla
il beneficio economico per tutti gli anni sulle cui produzioni la
difformita' ha avuto effetti, con recupero delle somme eventualmente
erogate o dei benefici concessi e trasmette all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas l'esito degli accertamenti effettuati
per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20,
lettera c) della legge 14 novembre 1995, n.481.
4. Nei casi in cui le difformita' accertate ai sensi dei commi 1 e
2 derivino da carenze impiantistiche o di sistemi di misurazione che
non permettano di definire con precisione le grandezze utili per la
definizione dell'incentivo economico, l'operatore e' tenuto ad
intervenire apportando le modifiche ritenute necessarie dal GSE; in
tali casi, fermo restando quanto previsto al comma 2, ogni forma di
incentivazione e' sospesa, senza possibilita' di recupero temporale,
fino al completamento delle modifiche.