Art. 12
Comunicazioni e monitoraggio
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il GSE trasmette al Ministero
dello sviluppo economico e, per conoscenza, all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, anche in formato elettronico, un
prospetto riepilogativo delle richieste di riconoscimento come
cogenerazione pervenute relativamente alla produzione effettuata
nell'anno solare precedente.
2. Per ciascuna unita' di cogenerazione, il prospetto di cui al
comma 1 riporta almeno: le principali caratteristiche tecniche; i
dati tecnici di funzionamento relativi all'anno solare precedente;
l'esito dell'esame documentale svolto dal GSE.
3. Il GSE conduce a scadenza triennale un'indagine per accertare
che il regime di sostegno vigente per la cogenerazione ad alto
rendimento si mantenga in linea con quello riconosciuto nei
principali Stati membri dell'Unione europea, anche nei riguardi del
suo valore economico, riferendo al Ministero dello sviluppo economico
sui risultati di tale accertamento.
Roma, 5 settembre 2011
Il Ministro: Romani