Art. 2
Definizioni
1.Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
al decreto legislativo 20/2007, ed inoltre le seguenti:
a) unita' di cogenerazione o sezione di cogenerazione: parte di
un impianto di cogenerazione la quale, in condizioni ordinarie di
esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte
dell'impianto di cogenerazione stesso;
b) rifacimento: intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata
in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unita' di produzione
cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni,
che comporti la totale ricostruzione o la sostituzione con componenti
nuovi di almeno due dei componenti principali, come definiti qui di
seguito.
Per gli impianti con turbine a gas, sono componenti principali: la
turbina stessa, lo scambiatore di calore a recupero, l'alternatore.
Per gli impianti con turbine a vapore o a fluido organico, sono
componenti principali: la turbina stessa, il generatore di vapore,
l'alternatore. Per gli impianti in ciclo combinato gas-vapore, sono
componenti principali: la turbina a gas, la turbina a vapore, il
generatore di vapore a recupero, uno dei due alternatori asserviti
alla turbina a gas ed alla turbina a vapore. Per gli impianti con
motori a combustione interna o esterna, sono componenti principali:
il motore stesso, lo scambiatore per il recupero di calore dai fumi,
l'alternatore. L'intervento di rifacimento di unita' di cogenerazione
abbinata alla rete di teleriscaldamento, ove riferito alla
configurazione che comprenda anche la rete di teleriscaldamento, in
aggiunta alle condizioni sopra elencate, deve prevedere interventi di
potenziamento della rete stessa che comportino una capacita' di
trasporto aggiuntiva, espressa in termini di TEP/anno, non inferiore
al trenta per cento della capacita' di trasporto nominale antecedente
l'intervento di rifacimento.
Si considera "rifacimento" l'intervento tecnologico, realizzato
dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una
unita' di produzione in esercizio da almeno dodici anni, che comporti
l'istallazione di una nuova turbina a vapore e di un nuovo
alternatore all'interno di un sito dove sia gia' presente un impianto
di produzione di energia elettrica non cogenerativo, quando tali
nuove unita', affiancate alle preesistenti, siano finalizzate alla
produzione di energia in regime di CAR; non si considera rifacimento
l'intervento in cui l'installazione delle nuove unita' interessi solo
una sezione della turbina esistente;
c) nuova unita' di cogenerazione: unita' di cogenerazione entrata
in esercizio, a seguito di nuova costruzione, dopo la data di entrata
in vigore del decreto legislativo 20/2007;
d) data di entrata in esercizio di una unita' di cogenerazione:
data in cui e' stato effettuato il primo funzionamento in parallelo
con il sistema elettrico nazionale dell'unita', come risulta dalla
denuncia dell'UTF di attivazione di officina elettrica;
e) operatore: soggetto giuridico che detiene la proprieta' o che
ha la disponibilita' dell'unita' di cogenerazione;
f) rete di teleriscaldamento: rete di tubazioni che distribuisce
energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi
refrigerati, dall'unita' di cogenerazione verso una pluralita' di
edifici o siti, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi,
che rientra nella proprieta' o nella disponibilita' dell'operatore o
di societa' controllata ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di separazione proprietaria, amministrativa e contabile per
le imprese del settore dell'energia elettrica e del gas. Devono
essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a. la rete deve svilupparsi su terreni pubblici ovvero su piu'
terreni privati, in ogni caso non esclusivamente riconducibili
all'operatore cosi' come definito dalla lettera e);
b. l'allacciamento alla rete deve avvenire mediante dispositivi
dotati di appositi strumenti di misura che consentano la
contabilizzazione e la periodica fatturazione agli utenti del
servizio ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2000 n. 370 e
successive modifiche ed integrazioni;
c. la cessione dell'energia termica deve riguardare utenti del
servizio diversi da soggetti o pertinenze riconducibili all'operatore
e deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a
disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura.