Art. 3
Condizioni per l'accesso al regime di sostegno
1. Le unita' di cogenerazione entrate in esercizio a decorrere dal
1° gennaio 2011 sono considerate CAR, ai fini dell'accesso ai
benefici economici di cui al presente decreto, se rispondono ai
criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ed annessi allegati (che si
riportano per correntezza in allegato al presente decreto, con pari
numerazione).
2. Le unita' di cogenerazione entrate in esercizio tra il 7 marzo
2007 e il 31 dicembre 2010, qualora non rientrino nella definizione
di CAR secondo i criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011 citato al
comma 1, sono considerate cogenerative, ai fini dell'accesso ai
benefici economici di cui al presente decreto, se rispondono alle
condizioni e ai criteri indicati dalla delibera 42/2002 e successive
modifiche ed integrazioni, fermo restando che i benefici economici
sono riconosciuti secondo le modalita' del presente decreto.
3. Le unita' di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1°
aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute cogenerative ai
sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio,
accedono ai benefici economici di cui al presente decreto nei limiti
e alle condizioni indicati all'art. 29, comma 4, del decreto
legislativo 28/2011, fermo restando che i benefici economici sono
riconosciuti secondo le modalita' del presente decreto.