Art. 4
Regime di sostegno
1. Le unita' di cogenerazione, come definite all'art. 1 del
presente decreto, hanno diritto, per ciascun anno solare in cui
soddisfano i requisiti di CAR, al rilascio di certificati bianchi, in
numero commisurato al risparmio di energia primaria realizzato
nell'anno in questione, se positivo, calcolato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. I certificati bianchi sono riconosciuti, subordinatamente
all'esito delle verifiche di cui all'art. 7 e fermo restando quanto
disposto dal comma 3, per un periodo di:
a) dieci anni solari, per le unita' di cogenerazione di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) diverse da quelle comprese alla
lettera b) del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla data di entrata in esercizio dell'unita' di
cogenerazione;
b) quindici anni solari, per le unita' di cogenerazione di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) abbinate a reti di teleriscaldamento,
ove l'intervento comprenda anche la rete, a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unita' di
cogenerazione;
c) cinque anni solari, per le unita' di cogenerazione di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), nel limite del 30% di quanto
riconosciuto alle unita' di cui alle lettere precedenti, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nell'ambito del periodo di diritto al riconoscimento dei
certificati bianchi di cui al comma 2 sono inclusi, senza alcun
recupero o diritto a proroghe, gli anni in cui l'unita' di
cogenerazione non rispetta le condizioni di cui all'art. 3, ferma
restando la validita' del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato
per la realizzazione e l'esercizio della medesima unita'.
4. La decorrenza indicata dal comma 2 puo' essere prorogata, su
motivata richiesta del produttore, fino al terzo anno solare
successivo alla data di entrata in esercizio dell'unita' di
cogenerazione, pena la decadenza del diritto all'accesso agli
incentivi di cui al presente decreto.