Art. 5 
 
                     Periodo di rendicontazione 
 
  1. Il periodo di  rendicontazione,  ai  fini  del  calcolo  per  il
riconoscimento dei benefici economici oggetto del  presente  decreto,
e' pari ad un anno solare, a decorrere dal 1° gennaio al 31  dicembre
di ciascun anno, ferme restando le  decorrenze  di  cui  all'art.  4,
comma 2. 
  2. Qualora, per specifiche esigenze del processo  di  valle  legato
alla stagionalita' dell'utenza  calore,  l'unita'  di  produzione  di
energia  possa  marciare  in  assetto  cogenerativo  per  un  periodo
inferiore all'annualita' e' fatto obbligo agli  operatori  di  dotare
l'unita'  stessa   di   idonea   strumentazione   che   permetta   di
contabilizzare le ore di  esercizio,  il  calore  utile  e  l'energia
elettrica prodotta durante la  marcia  in  assetto  cogenerativo.  In
carenza di tale strumentazione sara' preso a riferimento  il  periodo
di rendicontazione su base annuale secondo quanto indicato  al  comma
1.  Per  specifiche  esigenze  del  processo  di  valle  si   intende
l'indisponibilita' dell'utenza calore su base stagionale  determinata
dalle condizioni climatiche o dal ciclo operativo delle lavorazioni.