Art. 5 Periodo di rendicontazione 1. Il periodo di rendicontazione, ai fini del calcolo per il riconoscimento dei benefici economici oggetto del presente decreto, e' pari ad un anno solare, a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ferme restando le decorrenze di cui all'art. 4, comma 2. 2. Qualora, per specifiche esigenze del processo di valle legato alla stagionalita' dell'utenza calore, l'unita' di produzione di energia possa marciare in assetto cogenerativo per un periodo inferiore all'annualita' e' fatto obbligo agli operatori di dotare l'unita' stessa di idonea strumentazione che permetta di contabilizzare le ore di esercizio, il calore utile e l'energia elettrica prodotta durante la marcia in assetto cogenerativo. In carenza di tale strumentazione sara' preso a riferimento il periodo di rendicontazione su base annuale secondo quanto indicato al comma 1. Per specifiche esigenze del processo di valle si intende l'indisponibilita' dell'utenza calore su base stagionale determinata dalle condizioni climatiche o dal ciclo operativo delle lavorazioni.