Art. 5
Periodo di rendicontazione
1. Il periodo di rendicontazione, ai fini del calcolo per il
riconoscimento dei benefici economici oggetto del presente decreto,
e' pari ad un anno solare, a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ciascun anno, ferme restando le decorrenze di cui all'art. 4,
comma 2.
2. Qualora, per specifiche esigenze del processo di valle legato
alla stagionalita' dell'utenza calore, l'unita' di produzione di
energia possa marciare in assetto cogenerativo per un periodo
inferiore all'annualita' e' fatto obbligo agli operatori di dotare
l'unita' stessa di idonea strumentazione che permetta di
contabilizzare le ore di esercizio, il calore utile e l'energia
elettrica prodotta durante la marcia in assetto cogenerativo. In
carenza di tale strumentazione sara' preso a riferimento il periodo
di rendicontazione su base annuale secondo quanto indicato al comma
1. Per specifiche esigenze del processo di valle si intende
l'indisponibilita' dell'utenza calore su base stagionale determinata
dalle condizioni climatiche o dal ciclo operativo delle lavorazioni.