Art. 8
Procedure per il riconoscimento di CAR e per l'accesso al regime di
sostegno
1. Per l'accesso al regime di sostegno, gli operatori trasmettono
al GSE la domanda di riconoscimento di CAR utilizzando la modulistica
resa disponibile dal GSE, di cui al comma 2. La prima domanda di
riconoscimento e' completa di copia della denuncia di officina
elettrica, del verbale di verifica redatto dall'UTF e della
comunicazione della data di entrata in esercizio; per gli impianti di
cui all'art. 3, comma 2, la domanda esprime anche l'eventuale
richiesta, da parte dell'operatore, di riconoscimento ai sensi della
delibera 42/02 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
successive modifiche ed integrazioni, che rimane valida per tutto il
periodo di diritto ai certificati bianchi.
2. La modulistica per l'invio dei dati, previa approvazione del
Ministero dello Sviluppo Economico, e' resa disponibile sul sito
internet del GSE entro il 30 settembre 2011, liberamente utilizzabile
da parte di chiunque e in formato modificabile, unitamente alle
istruzioni operative per la compilazione e all'indirizzo di posta
elettronica da utilizzare per l'invio.7
3. Per le unita' di cogenerazione di cui all'art. 3, commi 2 e 3,
gli operatori sono tenuti a verificare che i dati eventualmente gia'
inviati al GSE corrispondano a quanto richiesto ai sensi del presente
decreto ed a trasmettere allo stesso GSE una dichiarazione
confermativa ovvero la documentazione integrativa necessaria,
convalidate da perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato.
4. Le domande di cui al comma 1 e le dichiarazioni o la
documentazione di cui al comma 3 sono inviate al GSE entro il 30
novembre 2011, per gli esercizi degli anni precedenti il 2011, ed
entro il 31 marzo di ogni anno per gli esercizi degli anni
successivi.
5. Entro 120 giorni solari dalla ricezione delle domande di cui al
comma 4, il GSE, verificato che la documentazione di cui al comma 1
sia completa e correttamente compilata e che i dati forniti siano
congrui, si pronuncia accogliendo oppure respingendo la richiesta di
riconoscimento. L'accoglimento o il respingimento sono motivati con i
valori degli indici energetici calcolati dal GSE in conformita' dei
criteri stabiliti nel decreto 4 agosto 2011 per gli impianti di cui
all'art. 3, comma 1, o dei criteri vigenti all'epoca dell'entrata in
esercizio, limitatamente all'accesso agli incentivi, per gli impianti
di cui all'art. 3 commi 2 e 3. Per il primo anno di attuazione del
presente decreto, il termine di cui al presente comma e' fissato in
180 giorni.
6. La domanda di cui al comma 4 e' respinta per le unita' di
cogenerazione non dotate di strumentazione idonea a definire le
grandezze fisiche necessarie, ai sensi dell'art. 4, per il calcolo
dei benefici. In tal caso, l'operatore, qualora voglia usufruire del
regime di sostegno, e' tenuto a dotare l'unita' di cogenerazione
della strumentazione necessaria entro e non oltre due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto; l'eventuale riconoscimento
dei benefici decorre dalla data di avvenuta dotazione, ferma restando
la durata temporale di cui all'art. 4, comma 2. Resta fermo quanto
previsto al paragrafo 5.3 dell'allegato II al decreto 4 agosto 2011
per le sole sezioni di micro cogenerazione.
7. In caso di non completezza o di non verosimiglianza della
documentazione, il GSE invita l'operatore a produrre, entro sessanta
giorni, documentazione integrativa. Trascorsa invano tale data, la
richiesta di riconoscimento si intende respinta senza-bisogno di
alcuna comunicazione ulteriore. L'invito a produrre documentazione
integrativa sospende i termini temporali di cui al comma 5. Tali
termini riprendono a decorrere quando il GSE riceve la documentazione
integrativa richiesta.
8. Se la richiesta di riconoscimento come CAR e' accolta, il GSE
rilascia all'operatore un numero di certificati bianchi calcolato in
base all'art. 4, comma 1.