Art. 9
Certificati bianchi
1. I certificati bianchi riconosciuti ai sensi dell'art. 4 sono
ascrivibili alla II tipologia cosi' come definita dalle regole di
funzionamento di cui agli articoli 10, comma 3, dei decreti 20 luglio
2004 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, e successive
modifiche ed integrazioni. I suddetti certificati bianchi possono
essere utilizzati per l'assolvimento della propria quota d'obbligo da
parte dei soggetti obbligati, ai sensi delle disposizioni in materia
di risparmio energetico di cui ai citati decreti 20 luglio 2004,
oppure essere oggetto di scambio e contrattazione tra gli operatori
che li detengono e i soggetti obbligati stessi.
2. In alternativa all'utilizzo indicato al comma 1, l'operatore
puo' chiedere al GSE il ritiro dei certificati bianchi cui ha
diritto. In tali casi, il GSE ritira i certificati bianchi al prezzo,
stabilito in attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto 21 dicembre
2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
vigente per gli stessi al momento dell'entrata in esercizio
dell'unita' di cogenerazione. Per le unita' di cogenerazione entrate
in esercizio in data antecedente a quella di entrata in vigore del
presente decreto, il prezzo di riferimento e' quello vigente alla
medesima data di entrata in vigore. Il prezzo di ritiro rimane
costante per tutta la durata del periodo di incentivazione.
3. L'autorizzazione alla emissione fattura e' rilasciata dal GSE
contestualmente al riconoscimento di CAR di cui all'art. 8, comma 5.
L'importo della fattura e' pari al prezzo complessivo di ritiro,
calcolato in base a quanto stabilito al comma 2, diminuito di una
quota non superiore all'uno per cento che, previa adeguata
motivazione fornita al Ministero dello sviluppo economico, il GSE e'
autorizzato a trattenere a titolo di rimborso delle spese di
istruttoria. Il GSE salda la relativa fattura entro 45 giorni solari
continuativi dalla data di ricezione.
4. I certificati bianchi acquistati dal GSE ai sensi del comma 2
non possono essere oggetto di successive contrattazioni con i
soggetti obbligati, indicati al comma 1. Nell'ambito
dell'aggiornamento del decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' con cui
i risparmi di energia primaria connessi ai certificati bianchi
ritirati dal GSE ai sensi del comma 2 sono contabilizzati ai fini
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico.