IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                  del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  aprile  1994,
n. 348, con il quale e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2010  n°  61,   recante
disposizioni sulla tutela delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei  vini,  in  attuazione  dell'articolo  15
legge 7 luglio 2009, n° 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n° 61; 
  Visto il decreto del Ministero  delle  politiche  agricole  del  30
luglio 1998, con il quale e' stata riconosciuta la  Denominazione  di
Origine Controllata dei vini «Montecucco» ed e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione; 
  Vista  la  domanda   presentata   dall'   Associazione   Produttori
Vitivinicoli Toscani, intesa ad ottenere modifiche  del  disciplinare
di produzione della Denominazione di  Origine  Controllata  dei  vini
«Montecucco»; 
  Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata
istanza; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
disciplinare di produzione,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale -
Serie Generale - n. 171 del 25 luglio 2011; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta la necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  della
Denominazione di Origine  Controllata  «Montecucco»  e  del  relativo
disciplinare di produzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di
Origine Controllata «Montecucco», approvato con decreto del Ministero
delle politiche agricole del 30 luglio 1998, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano  in
vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.