Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono porre in  commercio,  a  partire  dalla
campagna vendemmiale  2011/2012,  i  vini  con  la  Denominazione  di
Origine Controllata «Montecucco», provenienti da vigneti  non  ancora
iscritti, ma aventi base  ampelografica  conforme  alle  disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono  tenuti  ad  effettuare
l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per  la  D.O.C.  in
questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile
2010 n. 61, e conformemente alle disposizioni impartite dalla Regione
Toscana.