IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121   relativo
all'istituzione del  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca; 
  Visto l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
  Visto  l'articolo  17  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 29 luglio 1991, n.  243  relativa  al  finanziamento
ordinario delle universita' non statali; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto in particolare,  l'articolo  12,  comma  3,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, con decreto del  Ministro,
sentita l'ANVUR, e nelle more della sua costituzione, con  il  parere
del Comitato Nazionale per la Valutazione del  Sistema  Universitario
(CNVSU), sono individuate le universita' telematiche destinatarie dei
contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n.  243,  relativi  alle
universita' non statali legalmente riconosciute; 
  Visto l'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis della  legge  14  maggio
2005, n. 80 che ha stabilito che anche per le universita' telematiche
trova applicazione quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243
(finanziamento   ordinario   delle   universita'   non   statali)   e
dell'articolo 2, comma 5, lettera  c),  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  27  gennaio  1998,  n.   25   (Istituzione   delle
universita' non statali nell'ambito della programmazione); 
  Considerato che l'articolo 9, comma 4, del decreto  ministeriale  5
agosto  2004,  n.   262   (programmazione   triennale   del   sistema
universitario 2004-2006) dispone che al termine del terzo,  quinto  e
settimo anno di attivita' delle universita'  non  statali  legalmente
riconosciute, il Comitato Nazionale per la  Valutazione  del  Sistema
Universitario provvede ad effettuare una  valutazione  dei  risultati
conseguiti e che soltanto dopo la positiva valutazione del  Comitato,
al termine del quinto anno di attivita', possono essere concessi alle
universita' i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n.  243
e dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537; 
  Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.  1
che definisce gli indicatori per la ripartizione delle  risorse  alle
universita'; 
  Vista la nota 15 marzo 2011, prot. 152, con il  quale  il  Comitato
Nazionale per la Valutazione del  Sistema  Universitario  demanda  al
Ministero  l'individuazione  degli  Atenei  ai  quali   puo'   essere
applicata la norma sui finanziamenti previsti dalla legge 30 dicembre
2010, n. 240, sulla base delle relazioni predisposte a seguito  delle
valutazioni effettuate presso alcuni atenei telematici alla fine  del
quinto anno di attivita'; 
  Viste le relazioni del predetto Comitato sulle verifiche effettuate
al termine del quinquennio di attivita'  dell'Universita'  «Guglielmo
Marconi» (Doc  11/09),  dell'Universita'  Uninettutno  (Doc  2/11)  e
«Leonardo da Vinci» (Doc 8/09); 
  Considerato  che  le  conclusioni  di  dette   relazioni   indicano
esplicitamente i  punti  di  forza  e  di  criticita'  delle  singole
universita' nonche' un giudizio sintetico differenziato in  relazione
al giudizio complessivo sull'attivita' delle universita'; 
  Preso  atto  che  la  relazione  sull'Universita'  «Uninettuno»  si
conclude   con   un    parere    «sicuramente    positivo»,    quella
sull'universita' «Guglielmo Marconi» con una  «valutazione  positiva»
mentre la relazione sull'Universita' "Leonardo da  Vinci"  invita  il
Ministero a monitorare l'evoluzione temporale del numero di  iscritti
e l'Universita' stessa ad accelerare il processo di integrazione  con
l'Universita' statale «Gabriele D'Annunzio» di Chieti; 
  Considerato che alla  luce  delle  suddette  relazioni  si  ritiene
opportuno attribuire i relativi finanziarnenti alle  universita'  che
hanno ottenuto una valutazione esplicitamente positiva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Universita' telematiche finanziabili dall'anno 2011 
 
  1. A partire dall'anno 2011 possono accedere ai contributi  di  cui
alla legge  29  luglio  1991,  n.  243,  le  universita'  telematiche
"Uninettuno" e "Guglielmo Marconi". 
  2. La quota da attribuire ai predetti  atenei  e'  stabilita  sulla
base dei  criteri  determinati  con  decreto  del  Ministro,  sentita
l'A.N.V.U.R.,  tenuto  conto  degli  indicatori  definiti  ai   sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 10  novembre  2008,  n.  180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.