IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 17,
comma 4-bis, lettera e), che prevede l'emanazione di decreti
ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei
compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e
in particolare, gli articoli 4, comma 4 e 20, comma 2, lettera b),
concernenti, rispettivamente, le modalita' di individuazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti
nei Ministeri, e l'individuazione delle funzioni e dei compiti
dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero
della difesa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive
modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare, e, in
particolare, il libro primo, titolo III, concernente organizzazione e
funzioni dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, e, in
particolare, il libro I, titolo II, capi VI e VII, concernenti,
rispettivamente, l'area tecnico-amministrativa e l'area
tecnico-industriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 210 del 9
settembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni
organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e
ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei
profili professionali del personale civile del Ministero della
difesa;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2010, recante
individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non
generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato
generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali del
Ministero della difesa;
Ravvisata la necessita', ai sensi dell'art. 113, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e successive
modificazioni, di individuare gli uffici di livello dirigenziale non
generale e di disciplinarne i compiti, con riguardo al Segretariato
generale - Direzione nazionale degli armamenti, alle direzioni
generali con i relativi uffici tecnici territoriali, alla Scuola di
formazione e perfezionamento del personale della difesa, e agli
uffici centrali del Ministero della difesa;
Viste le proposte del Segretario generale della difesa e dei
direttori degli Uffici centrali del bilancio e degli affari
finanziari e per le ispezioni amministrative;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Decreta:
Art. 1
Generalita'
1. Il presente decreto e' adottato ai sensi dell'art. 113, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, al
fine di individuare gli uffici di livello dirigenziale non generale e
di disciplinarne i compiti, relativamente al Segretariato generale -
Direzione nazionale degli armamenti, alle direzioni generali, con i
relativi uffici tecnici territoriali, e agli uffici centrali del
Ministero della difesa.
2. Ai fini del presente decreto, nella denominazione «Forze armate»
sono ricomprese, ove non diversamente indicato, l'Esercito, la
Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri.