IL DIRIGENTE 
              dell'ufficio valutazione e autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle  finanze  20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n.  15  del  1°  marzo  2010,  con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  coordinatore  dell'area
registrazione e l'incarico di dirigente  dell'Ufficio  valutazione  e
autorizzazione; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, recante  «Attuazione  della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della  direttiva   2003/94/CE»,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il  quale  prevede  che  i
dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio  (AIC)
decadute sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Viste  le  «Linee  guida  Sunset  Clause»  pubblicate  nel  portale
internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data  2  aprile
2009; 
  Visto  il  «Comunicato  AIFA»  pubblicato  nel   portale   internet
dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009; 
  Tenuto  conto  dei  dati  di  commercializzazione  dei   medicinali
verificati alla data  del  31  marzo  2011,  da  cui  risulta  che  i
medicinali  descritti  nell'elenco  di  seguito  riportato  sono   in
decadenza alla data evidenziata per ognuno di essi; 
  Viste  le  comunicazioni  di  alcuni  dei  titolari  delle  AIC  in
decadenza dopo il 31 marzo 2011, con le quali e' stata  accettata  la
decadenza  per  mancata  commercializzazione  di  taluni   medicinali
descritti nell'elenco di seguito riportato; 
  Considerato che, entro il termine previsto dalle Linee Guida Sunset
Clause, alcune societa' titolari di AIC hanno presentato  domanda  di
esenzione dalla decadenza; 
  Visto il «Pre-avviso di decadenza» del 15 luglio  2011,  pubblicato
nel portale internet dell'AIFA  sezione  Front.end/Sunset  Clause  in
data 18 luglio 2011; 
  Viste le controdeduzioni inviate da talune societa' titolari  delle
AIC dei medicinali oggetto del surriferito «Pre-avviso di  decadenza»
nei termini richiesti dallo stesso preavviso; 
  Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente
ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata  (fatture
di vendita o documenti di accompagnamento di  merce  viaggiante)  era
idonea a dimostrare la commercializzazione del  medicinale  entro  la
data di presunta decadenza; 
  Tenuto conto, altresi', che talune societa' titolari delle AIC  dei
medicinali oggetto del gia'  citato  «Pre-avviso  di  decadenza»  non
hanno inviato controdeduzioni  nei  termini  richiesti  dallo  stesso
preavviso; 
  Considerato, quindi, che le relative autorizzazioni  all'immissione
in commercio sono decadute, secondo  quanto  disposto  dall'art.  38,
commi 5  e  7  del  decreto  legislativo  n.  219/2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  medicinali  di  cui  all'elenco   allegato   alla   presente
determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno  di
essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n.  219  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,   recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.