Art. 3
1. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale di
bilancio per i provvedimenti di competenza ed il successivo inoltro
alla Corte dei conti.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo
economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di prima
pubblicazione.
3. Il presente decreto e' trasmesso alla cassa conguaglio per il
settore elettrico ed all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas,
per il seguito di competenza.
Roma, 22 settembre 2011
Il Ministro: Romani
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2011
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 7, foglio n. 162