Art. 3 
 
  1. Il presente decreto  sara'  trasmesso  all'Ufficio  centrale  di
bilancio per i provvedimenti di competenza ed il  successivo  inoltro
alla Corte dei conti. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  sul  sito  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di prima
pubblicazione. 
  3. Il presente decreto e' trasmesso alla cassa  conguaglio  per  il
settore elettrico ed all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas,
per il seguito di competenza. 
    Roma, 22 settembre 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romani 

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2011 
Ufficio di  controllo  Atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 7, foglio n. 162