IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 concernente «Nuovo codice della Strada», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, concernente «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1 che definisce le norme armonizzate e le specificazioni tecniche in uso, nonche' gli articoli 6 e 7 che stabiliscono le tipologie dell'attestato di conformita' in relazione alle procedure e metodi di controllo della conformita' del prodotto; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, recante 'Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1992, n. 63; Visti il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1996, n. 283, il decreto 3 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1998, n. 253 e il decreto 11 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1999, n. 184, con i quali sono state aggiornate e modificate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza di cui al citato decreto ministeriale n. 223/1992; Visti il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301 e il decreto 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2003, n. 69, con i quali e' stato prorogato il periodo di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 11 giugno 1999 per l'implementazione delle predette istruzioni tecniche; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2004, n. 182, concernente «Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale» e, in particolare l'art. 1 che, nel sostituire le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza, ha recepito le norme UNI EN 1317 parti 1, 2, 3 e 4 all'epoca vigenti che individuano la classificazione prestazionale dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, le modalita' di esecuzione delle prove d'urto ed i relativi criteri di accettazione; Visto il regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n. 339/93, contenente altresi' all'art. 2 la definizione di fabbricante e mandatario; Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L218 del 13 agosto 2008, contenente altresi' all'allegato I, capo R1, la definizione di fabbricante; Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione; Viste le comunicazioni della commissione dell'Unione europea nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti i prodotti da costruzione, e, in particolare la comunicazione pubblicata nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea 2010/C 167/01 del 25 giugno 2010, contenente i riferimenti alla norma europea armonizzata EN 1317-5:2007+A1:2008 che ha indicato al 1° gennaio 2011 la data di scadenza del periodo di coesistenza per l'applicazione della norma stessa, che coincide con la data di abrogazione delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate; Vista la nota della direzione generale per la sicurezza stradale n. 44280 del 4 maggio 2009, con la quale e' stato costituito apposito gruppo di lavoro per la predisposizione delle linee guida generali per la corretta installazione in strada dei dispositivi di ritenuta stradale, composto da rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della direzione generale per le infrastrutture stradali, del Ministero dello sviluppo economico, degli enti locali, dei gestori delle infrastrutture stradali, nonche' dai rappresentanti di categoria e da esperti del mondo accademico; Considerato che il sopra citato gruppo di lavoro si e' espresso favorevolmente sull'opportunita' di adeguare, ai fini della tutela della sicurezza della circolazione segale, le disposizioni in materia di dispositivi di ritenuta stradale, conformando pienamente i requisiti richiesti a quelli prescritti dalle norme europee di piu' recente emanazione; Visto il decreto 8 aprile 2010 del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2010, n. 91, recante l'elenco riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione; Vista la norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 riguardante «Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: requisiti di prodotto e valutazione di conformita' per sistemi di trattenimento veicoli» adottata dal Comitato europeo di normazione, su mandato della Commissione europea, conferito in attuazione della direttiva 89/106/CEE; Considerato che, in forza della sopra citata direttiva 89/106/CEE e del relativo decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di recepimento della predetta direttiva, i dispositivi di ritenuta stradali idonei all'uso, in qualita' di prodotti da costruzione devono poter circolare ed essere liberamente utilizzati conformemente alla loro destinazione in tutta la Unione europea; Ritenuto necessario prevedere, allo scadere del periodo di coesistenza, un adeguato arco temporale per l'impiego dei dispositivi gia' immessi sul mercato entro il 31 dicembre 2010, qualora siano verificate le garanzie di conformita' e sicurezza richieste al prodotto; Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 191/10 nell'adunanza del 29 ottobre 2010; Espletata con notifica la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, cosi' come modificata dalla direttiva 98/48/CE; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale ricadenti nel campo di applicazione della norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, concernente «Barriere di sicurezza stradali -Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformita' per sistemi di trattenimento veicoli». 2. Gli aggiornamenti della norma europea armonizzata di cui al comma 1, i cui riferimenti sono pubblicati nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, aggiornano anche le norme di supporto di cui al successivo comma 3 in essa contenute. 3. La versione delle norme di supporto, incluse le ulteriori parti della serie UNI EN 1317, e' riportata nella vigente edizione della medesima norma europea armonizzata. 4. I dispositivi di ritenuta stradale possono essere progettati, fabbricati o fatti fabbricare, da produttori, gestori delle infrastrutture stradali ed altri soggetti interessati al mercato dei dispositivi stessi. 5. Per fabbricante ovvero produttore di un dispositivo di ritenuta stradale si intende una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio. 6. Per mandatario si intende una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Unione europea ed abbia ricevuto dal fabbricante o produttore un mandato scritto, che l'autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attivita', con riferimento agli obblighi del fabbricante o produttore ai sensi della pertinente normativa comunitaria.