Art. 2
Requisiti dei dispositivi di ritenuta stradali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i dispositivi di ritenuta
stradale utilizzati ed installati sono muniti di marcatura CE in
conformita' alla norma europea armonizzata di cui all'art. 1, comma
1, del presente decreto, apposta a seguito dell'emissione di
certificato CE di conformita', rilasciato da un organismo notificato,
e di dichiarazione CE di conformita', rilasciata dal fabbricante o
produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea.
2. Il fabbricante di dispositivi di ritenuta stradale, o il suo
mandatario stabilito nell'Unione europea, e' tenuto a dichiarare le
caratteristiche tecniche del prodotto elencate al punto ZA.1
dell'allegato ZA alla citata norma europea armonizzata, nelle forme
previste al punto ZA.3 dell'allegato ZA stesso, apponendole nella
marcatura ed etichettatura.
3. L'installazione, la manutenzione, i controlli e le riparazioni
dei dispositivi di ritenuta stradale sono eseguiti conformemente alle
prescrizioni, alle indicazioni e alle informazioni fornite dal
fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito
nell'Unione europea, e descritte, nel rispetto delle pertinenti
istruzioni tecniche di installazione vigenti, nel manuale per
l'utilizzo e l'installazione, i cui contenuti minimi sono riportati
nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.
4. Le stazioni appaltanti, oltre alla documentazione di cui al
comma 1, acquisiscono in originale o in copia conforme i rapporti
delle prove al vero, effettuate su prototipi rappresentativi del
dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie di
norme UNI EN 1317, e le modalita' di esecuzione delle prove stesse,
comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto con
cui il dispositivo medesimo e' stato sottoposto a prova ai sensi di
quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5.
5. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto,
la direzione generale per la sicurezza stradale, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, provvede all'emanazione
dell'aggiornamento delle istruzioni tecniche per l'uso e
l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, concernente
anche i controlli in fase di accettazione e di installazione dei
dispositivi medesimi.
6. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto al comma 5,
restano in vigore le istruzioni tecniche di installazione di cui
all'allegato al citato decreto ministeriale 21 giugno 2004 non in
contrasto con le disposizioni del presente decreto.