Art. 2 
 
 
           Requisiti dei dispositivi di ritenuta stradali 
 
  1. A decorrere dal  1°  gennaio  2011  i  dispositivi  di  ritenuta
stradale utilizzati ed installati sono  muniti  di  marcatura  CE  in
conformita' alla norma europea armonizzata di cui all'art.  1,  comma
1,  del  presente  decreto,  apposta  a  seguito  dell'emissione   di
certificato CE di conformita', rilasciato da un organismo notificato,
e di dichiarazione CE di conformita', rilasciata  dal  fabbricante  o
produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea. 
  2. Il fabbricante di dispositivi di ritenuta  stradale,  o  il  suo
mandatario stabilito nell'Unione europea, e' tenuto a  dichiarare  le
caratteristiche  tecniche  del  prodotto  elencate  al   punto   ZA.1
dell'allegato ZA alla citata norma europea armonizzata,  nelle  forme
previste al punto ZA.3 dell'allegato  ZA  stesso,  apponendole  nella
marcatura ed etichettatura. 
  3. L'installazione, la manutenzione, i controlli e  le  riparazioni
dei dispositivi di ritenuta stradale sono eseguiti conformemente alle
prescrizioni,  alle  indicazioni  e  alle  informazioni  fornite  dal
fabbricante  o  produttore,  ovvero  dal  suo  mandatario   stabilito
nell'Unione europea,  e  descritte,  nel  rispetto  delle  pertinenti
istruzioni  tecniche  di  installazione  vigenti,  nel  manuale   per
l'utilizzo e l'installazione, i cui contenuti minimi  sono  riportati
nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto. 
  4. Le stazioni appaltanti, oltre  alla  documentazione  di  cui  al
comma 1, acquisiscono in originale o in  copia  conforme  i  rapporti
delle prove al vero,  effettuate  su  prototipi  rappresentativi  del
dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie  di
norme UNI EN 1317, e le modalita' di esecuzione delle  prove  stesse,
comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto  con
cui il dispositivo medesimo e' stato sottoposto a prova ai  sensi  di
quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5. 
  5. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente  decreto,
la direzione generale per la sicurezza stradale, sentito il Consiglio
superiore    dei    lavori    pubblici,    provvede    all'emanazione
dell'aggiornamento   delle   istruzioni   tecniche   per   l'uso    e
l'installazione dei dispositivi  di  ritenuta  stradale,  concernente
anche i controlli in fase di  accettazione  e  di  installazione  dei
dispositivi medesimi. 
  6. Nelle more  dell'attuazione  di  quanto  disposto  al  comma  5,
restano in vigore le istruzioni  tecniche  di  installazione  di  cui
all'allegato al citato decreto ministeriale 21  giugno  2004  non  in
contrasto con le disposizioni del presente decreto.