Art. 3
Regime transitorio
1. In via provvisoria e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati prodotti
sprovvisti di marcatura CE, purche' immessi sul mercato entro il 31
dicembre 2010, ovvero installati entro tale termine, nel caso in cui
il fabbricante o produttore coincida con la stazione appaltante.
2. I prodotti di cui al comma 1 sono costituiti da:
a) dispositivi di ritenuta stradale omologati fino al 31 dicembre
2010, ai sensi del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004;
b) dispositivi di ritenuta stradale sottoposti con esito positivo
alle prove d'urto prescritte dalla norme UNI EN 1317, i cui rapporti
di prova siano stati verificati, ai sensi del decreto ministeriale 21
giugno 2004 e del relativo allegato tecnico, da parte della stazione
appaltante.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il direttore dei lavori
accerta l'esito positivo dei rapporti di prova, effettuati ai sensi
del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004 e del relativo
allegato tecnico, e il collaudatore ne da' atto in sede di
certificato di collaudo.
4. Nei casi di cui al comma 1 il fabbricante o produttore esibisce
alla stazione appaltante, ovvero su richiesta dell' organo di
controllo, apposita documentazione comprovante che i dispositivi
oggetto della fornitura o dell'installazione sono stati immessi sul
mercato anteriormente al 31 dicembre 2010.
5. I ripristini per danni localizzati derivanti da esercizio della
strada non costituiscono adeguamento di tratti significativi di
tronchi stradali ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del
Ministro dei lavori pubblici n. 223 del 18 febbraio 1992, e possono
essere eseguiti anche con tipologie di dispositivi di ritenuta
preesistenti, purche' omogenei a quelli gia' installati.
6. Per tutti gli appalti di opere stradali comprendenti la
fornitura o la fornitura e posa in opera di dispositivi di ritenuta
stradale per i quali, alla data del 31 dicembre 2010, e' stata
avviata la procedura di gara, possono essere utilizzati i dispositivi
di cui al comma 2, purche' immessi sul mercato entro la medesima data
del 31 dicembre 2010.