Art. 3 Regime transitorio 1. In via provvisoria e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati prodotti sprovvisti di marcatura CE, purche' immessi sul mercato entro il 31 dicembre 2010, ovvero installati entro tale termine, nel caso in cui il fabbricante o produttore coincida con la stazione appaltante. 2. I prodotti di cui al comma 1 sono costituiti da: a) dispositivi di ritenuta stradale omologati fino al 31 dicembre 2010, ai sensi del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004; b) dispositivi di ritenuta stradale sottoposti con esito positivo alle prove d'urto prescritte dalla norme UNI EN 1317, i cui rapporti di prova siano stati verificati, ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2004 e del relativo allegato tecnico, da parte della stazione appaltante. 3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il direttore dei lavori accerta l'esito positivo dei rapporti di prova, effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004 e del relativo allegato tecnico, e il collaudatore ne da' atto in sede di certificato di collaudo. 4. Nei casi di cui al comma 1 il fabbricante o produttore esibisce alla stazione appaltante, ovvero su richiesta dell' organo di controllo, apposita documentazione comprovante che i dispositivi oggetto della fornitura o dell'installazione sono stati immessi sul mercato anteriormente al 31 dicembre 2010. 5. I ripristini per danni localizzati derivanti da esercizio della strada non costituiscono adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 223 del 18 febbraio 1992, e possono essere eseguiti anche con tipologie di dispositivi di ritenuta preesistenti, purche' omogenei a quelli gia' installati. 6. Per tutti gli appalti di opere stradali comprendenti la fornitura o la fornitura e posa in opera di dispositivi di ritenuta stradale per i quali, alla data del 31 dicembre 2010, e' stata avviata la procedura di gara, possono essere utilizzati i dispositivi di cui al comma 2, purche' immessi sul mercato entro la medesima data del 31 dicembre 2010.