Art. 3 
 
 
                         Regime transitorio 
 
  1. In via provvisoria e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, possono  essere  utilizzati  prodotti
sprovvisti di marcatura CE, purche' immessi sul mercato entro  il  31
dicembre 2010, ovvero installati entro tale termine, nel caso in  cui
il fabbricante o produttore coincida con la stazione appaltante. 
  2. I prodotti di cui al comma 1 sono costituiti da: 
    a) dispositivi di ritenuta stradale omologati fino al 31 dicembre
2010, ai sensi del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004; 
    b) dispositivi di ritenuta stradale sottoposti con esito positivo
alle prove d'urto prescritte dalla norme UNI EN 1317, i cui  rapporti
di prova siano stati verificati, ai sensi del decreto ministeriale 21
giugno 2004 e del relativo allegato tecnico, da parte della  stazione
appaltante. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il direttore dei  lavori
accerta l'esito positivo dei rapporti di prova, effettuati  ai  sensi
del citato  decreto  ministeriale  21  giugno  2004  e  del  relativo
allegato  tecnico,  e  il  collaudatore  ne  da'  atto  in  sede   di
certificato di collaudo. 
  4. Nei casi di cui al comma 1 il fabbricante o produttore  esibisce
alla  stazione  appaltante,  ovvero  su  richiesta  dell'  organo  di
controllo, apposita  documentazione  comprovante  che  i  dispositivi
oggetto della fornitura o dell'installazione sono stati  immessi  sul
mercato anteriormente al 31 dicembre 2010. 
  5. I ripristini per danni localizzati derivanti da esercizio  della
strada non  costituiscono  adeguamento  di  tratti  significativi  di
tronchi stradali ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici n. 223 del 18 febbraio 1992,  e  possono
essere eseguiti  anche  con  tipologie  di  dispositivi  di  ritenuta
preesistenti, purche' omogenei a quelli gia' installati. 
  6.  Per  tutti  gli  appalti  di  opere  stradali  comprendenti  la
fornitura o la fornitura e posa in opera di dispositivi  di  ritenuta
stradale per i quali, alla  data  del  31  dicembre  2010,  e'  stata
avviata la procedura di gara, possono essere utilizzati i dispositivi
di cui al comma 2, purche' immessi sul mercato entro la medesima data
del 31 dicembre 2010.