Art. 4 Catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale 1. Presso la direzione generale per la sicurezza stradale e' istituito il catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale. 2. Al momento della prima immissione sul mercato nazionale, i soggetti di cui all'art. 1, commi 5 e 6 forniscono alla direzione generale per la sicurezza stradale le seguenti informazioni concernenti il dispositivo di ritenuta stradale: a) il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di conformita'; b) il numero del certificato CE di conformita' relativo al dispositivo di ritenuta stradale; c) la denominazione del dispositivo di ritenuta stradale; d) la dichiarazione CE di conformita'; e) i principali disegni costruttivi del dispositivo di ritenuta stradale; f) il manuale per l'utilizzo e l'installazione del dispositivo di ritenuta stradale; g) i materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo e' stato sottoposto a prova, comprensivi di quanto previsto all'art. 2, comma 4. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono raccolte ed utilizzate per la costituzione del catalogo di cui al presente articolo, consultabile dai gestori e produttori. Tali informazioni sono periodicamente aggiornate, riportando anche le quantita' di barriere installate nel periodo di riferimento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 2011 Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 13, foglio n. 222