Art. 4 
 
 
            Catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale 
 
  1. Presso la  direzione  generale  per  la  sicurezza  stradale  e'
istituito il catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale. 
  2. Al momento della  prima  immissione  sul  mercato  nazionale,  i
soggetti di cui all'art. 1, commi 5 e  6  forniscono  alla  direzione
generale  per  la  sicurezza  stradale   le   seguenti   informazioni
concernenti il dispositivo di ritenuta stradale: 
    a)  il  nome  e  l'indirizzo  dell'organismo  notificato  che  ha
rilasciato il certificato CE di conformita'; 
    b) il numero  del  certificato  CE  di  conformita'  relativo  al
dispositivo di ritenuta stradale; 
    c) la denominazione del dispositivo di ritenuta stradale; 
    d) la dichiarazione CE di conformita'; 
    e) i principali disegni costruttivi del dispositivo  di  ritenuta
stradale; 
    f) il manuale per l'utilizzo e l'installazione del dispositivo di
ritenuta stradale; 
    g) i materiali costituenti il prodotto  con  cui  il  dispositivo
medesimo e' stato sottoposto a prova, comprensivi di quanto  previsto
all'art. 2, comma 4. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono  raccolte  ed  utilizzate
per la  costituzione  del  catalogo  di  cui  al  presente  articolo,
consultabile  dai  gestori  e  produttori.  Tali  informazioni   sono
periodicamente aggiornate, riportando anche le quantita' di  barriere
installate nel periodo di riferimento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 giugno 2011 
 
                                                Il Ministro: Matteoli 

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 13, foglio n. 222