Art. 4 
 
  Qualora dall'applicazione  dell'intervento  riduttivo  residui  una
economia di posti o di  ore  eccedente  l'obiettivo  di  contenimento
previsto dall'art.  64  della  legge  n.  133  del  2008  per  l'anno
scolastico 2011/2012,  il  competente  direttore  regionale,  tenendo
conto  delle  esigenze  delle  istituzioni  scolastiche  interessate,
provvede ad assegnare tale contingente secondo criteri proporzionali.