Art. 4 Qualora dall'applicazione dell'intervento riduttivo residui una economia di posti o di ore eccedente l'obiettivo di contenimento previsto dall'art. 64 della legge n. 133 del 2008 per l'anno scolastico 2011/2012, il competente direttore regionale, tenendo conto delle esigenze delle istituzioni scolastiche interessate, provvede ad assegnare tale contingente secondo criteri proporzionali.