Art. 5 
 
  Le cattedre continuano ad essere costituite secondo i criteri e  le
procedure attualmente previste dalle norma  vigenti,  utilizzando  il
nuovo quadro orario ridotto, fermo restando che le stesse non possono
comunque avere un orario inferiore alle 15 ore  settimanali.  In  tal
caso l'orario necessario per completare la cattedra  sino  a  18  ore
puo'  essere  utilizzato  per  il  potenziamento  degli  insegnamenti
obbligatori  per  tutti  gli  studenti  e/o  per  attivare  ulteriori
insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli  obiettivi  previsti
dal piano dell'offerta formativa.