Art. 6 
 
  Gli indirizzi maxisperimentali per i quali non esiste  nel  sistema
informativo un piano  orario  predefinito,  il  direttore  regionale,
nella costituzione  delle  cattedre,  dovra'  fare  riferimento  alle
riduzioni di orario delle classi  di  concorso  delle  classi  terze,
quarte  e  quinte  previste  per  i   corrispondenti   indirizzi   di
ordinamento, adeguando i  piani  orari  delle  citate  classi  terze,
quarte e quinte a 32 ore settimanali. L'adattamento dell'orario  deve
essere effettuato in  modo  da  ridurre  del  20%  l'orario  previsto
dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi  di  concorso
con orario annuale pari o superiore a 99  ore,  comprese  le  ore  di
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Qualora  la  classe  di
concorso comprenda piu' insegnamenti, il dirigente scolastico,  sulla
base della delibera del collegio dei docenti e  in  coerenza  con  la
previsione del POF, individua le ore degli insegnamenti  da  ridurre,
assicurando che gli stessi abbiano un carico orario non inferire a  2
ore settimanali. 
    Roma, 11 luglio 2011 
 
                                       Il Ministro dell'istruzione,   
                                    dell'universita' e della ricerca: 
                                                Gelmini               
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze: 
         Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali registro n. 11, foglio n. 309.