Art. 6
Gli indirizzi maxisperimentali per i quali non esiste nel sistema
informativo un piano orario predefinito, il direttore regionale,
nella costituzione delle cattedre, dovra' fare riferimento alle
riduzioni di orario delle classi di concorso delle classi terze,
quarte e quinte previste per i corrispondenti indirizzi di
ordinamento, adeguando i piani orari delle citate classi terze,
quarte e quinte a 32 ore settimanali. L'adattamento dell'orario deve
essere effettuato in modo da ridurre del 20% l'orario previsto
dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso
con orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Qualora la classe di
concorso comprenda piu' insegnamenti, il dirigente scolastico, sulla
base della delibera del collegio dei docenti e in coerenza con la
previsione del POF, individua le ore degli insegnamenti da ridurre,
assicurando che gli stessi abbiano un carico orario non inferire a 2
ore settimanali.
Roma, 11 luglio 2011
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca:
Gelmini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze:
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali registro n. 11, foglio n. 309.