Art. 4 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata  «Val
d'Arbia» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 18 ottobre 2011 
 
                                         Il capo dipartimento: Alonzo