Art. 4
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Val
d'Arbia» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2011
Il capo dipartimento: Alonzo