Art. 3 Esecuzione delle operazioni di gestione della liquidita' 1. Le operazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1 possono essere svolte tramite asta o negoziazione bilaterale in qualsiasi giornata lavorativa di calendario nella quale sia operativo il sistema di regolamento lordo TARGET2 (di seguito "TARGET2") e avranno, di norma, durata pari ad un giorno lavorativo (cosiddetta durata "overnight"). 2. Le operazioni di cui al comma precedente sono eseguite dalla Banca e non danno luogo a oneri o commissioni a carico del Ministero. 3. Il Ministero puo' altresi' eseguire in proprio operazioni mediante negoziazione bilaterale. Al fine di coordinare il complesso delle operazioni svolte, il Ministero informa preventivamente la Banca di tale operativita'. Il Ministero comunica inoltre gli estremi delle operazioni concluse alla Banca, che ne cura gli adempimenti relativi al regolamento per il tramite di TARGET2.