Art. 3 
 
      Esecuzione delle operazioni di gestione della liquidita' 
 
  1. Le operazioni di cui al precedente articolo 2, comma  1  possono
essere svolte tramite asta o  negoziazione  bilaterale  in  qualsiasi
giornata lavorativa  di  calendario  nella  quale  sia  operativo  il
sistema  di  regolamento  lordo  TARGET2  (di  seguito  "TARGET2")  e
avranno, di norma, durata pari ad un  giorno  lavorativo  (cosiddetta
durata "overnight"). 
  2. Le operazioni di cui al comma  precedente  sono  eseguite  dalla
Banca e non danno luogo a oneri o commissioni a carico del Ministero. 
  3. Il  Ministero  puo'  altresi'  eseguire  in  proprio  operazioni
mediante negoziazione bilaterale. Al fine di coordinare il  complesso
delle operazioni svolte,  il  Ministero  informa  preventivamente  la
Banca di tale operativita'. Il Ministero comunica inoltre gli estremi
delle operazioni concluse alla Banca, che  ne  cura  gli  adempimenti
relativi al regolamento per il tramite di TARGET2.