Art. 5 
 
   Rischio di credito nelle operazioni di impiego della liquidita' 
 
  1. Il contenimento del rischio  di  credito,  nelle  operazioni  di
impiego della liquidita', e' assicurato attraverso limiti di credito,
assegnati dal Ministero  a  ciascuna  controparte,  o  attraverso  la
richiesta  di  strumenti  finanziari  a  garanzia  delle   operazioni
(cosiddetti "collateral"). 
  2. Con successivo decreto del Ministero sono stabilite le categorie
delle attivita' finanziarie che saranno accettate come garanzia nelle
operazioni d'impiego con le controparti e i criteri di gestione delle
garanzie. 
  3. La gestione operativa delle linee di credito e delle garanzie e'
affidata alla Banca d'Italia.