Art. 6 
 
     Disposizione delle operazioni di gestione della liquidita' 
 
  1. Le operazioni  finanziarie  di  cui  al  presente  decreto  sono
disposte dal Direttore Generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
Dirigente Generale Capo della  Direzione  competente  in  materia  di
debito pubblico. 
  2.  Il  Ministero  adotta  provvedimenti  attuativi  del   presente
decreto, nei quali sono definiti i  dettagli  tecnici  relativi  alle
modalita' di svolgimento, di partecipazione delle  controparti  e  di
contabilizzazione delle operazioni di cui al precedente articolo 2.