Art. 2
1. La societa' "Valoritalia societa' per la certificazione delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." di cui
all'art. 1, di seguito denominata "struttura di controllo
autorizzata", dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni
del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti
certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai
requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, la Provincia ed i Comuni
competenti per il territorio di produzione della predetta
denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della
struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile
documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato
elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo
e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni
vendemmiali, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed
organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini
dell'applicazione dell'attivita' di controllo;
b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto,
immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di
controllo autorizzata, sotto la propria responsabilita', per le
produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in
giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del
presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformita' ai
requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei
processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del
controllo.