Art. 5
1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la
concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di
cui all'art. 3 del presente decreto.
2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validita'
triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
decreto ministeriale 2 novembre 2010.
Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma
5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare
all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare
l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o
proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti
nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61.
3. I decreti dirigenziale prot. 17301, 17297, 17304, 17311 e 17306
del 29 luglio 2009 relativi al conferimento alla societa'
"Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l." dell'incarico a svolgere le
funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n.
479/08 rispettivamente per la DOC «Romagna Albana Spumante», «Cagnina
di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Sangiovese di Romagna» e
«Trebbiano di Romagna» ed i relativi decreti di adeguamento prot.
8957, 9009, 9027, 8951 e 8997 del 15 aprile 2011, sono abrogati.
4. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 3 del decreto
ministeriale 22 settembre 2011, indicato nelle premesse, le
disposizioni previste dal presente decreto sono applicabili anche a
carico dei soggetti utilizzatori delle partite dei vini a
denominazione di origine controllata e/o atte a divenire a
denominazione di origine controllata «Romagna Albana Spumante»,
«Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Sangiovese di Romagna»
e «Trebbiano di Romagna» provenienti dalla vendemmia 2010 e
precedenti che, fino all'esaurimento delle scorte, si trovano gia'
confezionate, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione.
Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2011
Il direttore generale: La Torre