Art. 5 
 
  1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa  o  revocata  con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
qualora  vengano  meno  i  requisiti  che  ne  hanno  determinato  la
concessione e nei casi di mancato adempimento delle  disposizioni  di
cui all'art. 3 del presente decreto. 
  2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha  validita'
triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
decreto ministeriale 2 novembre 2010. 
  Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma
5,  del  decreto  ministeriale  2  novembre  2010,  deve   comunicare
all'Ispettorato centrale della tutela della  qualita'  e  repressione
frodi  dei  prodotti  agroalimentari,  l'intenzione   di   confermare
l'indicazione della struttura  di  controllo  di  cui  all'art.  1  o
proporre  un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli   iscritti
nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61. 
  3. I decreti dirigenziale prot. 17301, 17297, 17304, 17311 e  17306
del  29  luglio  2009  relativi   al   conferimento   alla   societa'
"Valoritalia societa' per la certificazione delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l." dell'incarico a svolgere  le
funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento  (CE)  n.
479/08 rispettivamente per la DOC «Romagna Albana Spumante», «Cagnina
di Romagna»,  «Pagadebit  di  Romagna»,  «Sangiovese  di  Romagna»  e
«Trebbiano di Romagna» ed i relativi  decreti  di  adeguamento  prot.
8957, 9009, 9027, 8951 e 8997 del 15 aprile 2011, sono abrogati. 
  4. Conformemente alla disposizione di cui all'art.  3  del  decreto
ministeriale  22  settembre  2011,  indicato   nelle   premesse,   le
disposizioni previste dal presente decreto sono applicabili  anche  a
carico  dei  soggetti  utilizzatori  delle   partite   dei   vini   a
denominazione  di  origine  controllata  e/o  atte   a   divenire   a
denominazione  di  origine  controllata  «Romagna  Albana  Spumante»,
«Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Sangiovese di Romagna»
e  «Trebbiano  di  Romagna»  provenienti  dalla  vendemmia   2010   e
precedenti che, fino all'esaurimento delle scorte,  si  trovano  gia'
confezionate, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione. 
  Il presente decreto entra in vigore dalla data  dell'emanazione  ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: La Torre