IL DIRETTORE GENERALE dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che all'articolo 2, comma 3, ha tra l'altro previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, rivisitare la misura del prelievo erariale unico; Considerata, pertanto, la natura meramente esemplificativa ma non esaustiva dell'elencazione contenuta nel predetto articolo 2, comma 3, come si evince dal tenore letterale della disposizione medesima (....tutte le disposizioni....utili...... potendo tra l'altro.... ); Decreta: Art. 1 Maggiori entrate 1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il presente decreto individua gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dalla norma. 2. Con successivi provvedimenti sono previste le disposizioni di dettaglio per la concreta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.