Art. 5 
 
 
         Variazione della misura del prelievo erariale unico 
 
  1. La misura del prelievo erariale unico sugli  apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, e' variata come segue: 
    a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica un prelievo  del  4
per cento sull'ammontare delle somme giocate e una  addizionale  pari
al 6 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 500; 
    b) a decorrere dal 1° gennaio  2013,  ferma  l'addizionale  sulle
vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il  prelievo  sull'ammontare
delle somme giocate e' del 4,5 per cento. 
  2. La misura del prelievo erariale unico sugli  apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, e' variata come segue: 
    a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, al
fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici  dei  suddetti
apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota
destinata alle vincite di cui alla successiva lettera b), si  applica
un prelievo dell'11,80 per cento sull'ammontare delle somme giocate; 
  b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 la  percentuale  destinata  alle
vincite (pay-out) e' fissata in misura non inferiore al 74 per  cento
e, per gli anni 2013 e 2014, si applica un  prelievo  del  12,70  per
cento sull'ammontare delle somme giocate; 
    c) a decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo sulla raccolta di
gioco e' fissato nella misura del 13 per cento delle somme giocate. 
  3. I prelievi sulle vincite di  cui  al  comma  1  sono  trattenuti
all'atto del pagamento delle stesse e sono versati dal concessionario
unitamente al primo versamento utile della quota della  raccolta  del
gioco dovuta all'erario. Con  successivo  decreto  direttoriale  sono
previste  disposizioni  attuative  per  l'applicazione  del  presente
comma, anche al fine di stabilire procedure e modalita' di  controllo
e verifica degli adempimenti.