IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante Codice dell'amministrazione digitale, inserito  dall'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante
modificazioni al predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, a norma
dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  200,
n. 445 e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  7  maggio
2008, con il quale l'on. Renato Brunetta e' stato  nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  dell'8
maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio, on.
Renato Brunetta,  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al
Ministro senza portafoglio on. Renato Brunetta; 
  Rilevata la necessita' di  stabilire  le  modalita'  di  attuazione
della disposizione del citato articolo 5-bis, comma 1, ai sensi della
quale la presentazione di istanze, dichiarazione, dati e  lo  scambio
di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le  imprese
e le amministrazioni pubbliche, nonche' la comunicazione  di  atti  e
provvedimenti amministrativi nei confronti  delle  imprese  avvengono
esclusivamente utilizzando le tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione, fissandone i relativi termini; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro per la semplificazione normativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2013,  la  presentazione  di  istanze,
dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a
fini statistici,  tra  le  imprese  e  le  amministrazioni  pubbliche
avvengono esclusivamente in via telematica.