Art. 2 1. Le amministrazioni centrali provvedono alla completa informatizzazione delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 30 giugno 2013. 2. Ferme restando le procedure informatizzate gia' attive alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, fino alla data di cui al comma 1, le comunicazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, di seguito Codice dell'amministrazione digitale. 3. Al fine di quanto previsto dal comma 1, le pubbliche amministrazioni centrali definiscono un programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese fissando obiettivi intermedi quantitativamente omogenei a cadenza almeno semestrale. 4. A ogni scadenza di cui al comma 3, e' pubblicato sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione l'elenco dei procedimenti amministrativi relativamente ai quali le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono svolte esclusivamente in via telematica, con l'indicazione della data di decorrenza, comunque non superiore a sessanta giorni. 5. I programmi di cui al comma 3 e gli elenchi di cui al comma 4 e quelli delle procedure gia' informatizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono comunicati a DigitPA per la verifica dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale e dal presente decreto. DigitPa puo' in ogni caso richiedere ulteriori informazioni e gli atti necessari alle verifiche di cui al presente comma.