Art. 3 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non
possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni  di
cui all'articolo 5-bis,  comma  1,  del  Codice  dell'amministrazione
digitale. 
  2. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi  in  cui  non  e'
prevista  una  diversa  modalita'  di  comunicazione  telematica,  le
comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della  posta  elettronica
certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli  48  e  65,
comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale.