Art. 4 
 
  1. Le amministrazioni centrali gestiscono le comunicazioni  di  cui
al presente decreto secondo quanto previsto dal Capo IV  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28  dicembre  200,  n.  445  e  dagli
articoli 40-bis, 41 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale. 
  2. I casi in cui le istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle
pubbliche  amministrazioni   per   via   telematica   devono   essere
sottoscritte con firma digitale sono individuati dal decreto  di  cui
all'articolo  65,  comma  1-bis),  del  Codice   dell'amministrazione
digitale. 
  3.   L'obbligo   di   utilizzare   esclusivamente   le   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ai sensi dell'articolo 5-bis
del  Codice  dell'amministrazione  digitale  e   delle   disposizioni
attuative  di  cui  al  presente  decreto,  si  applica  anche   alla
documentazione allegata alle medesime istanze e dichiarazioni.