Art. 2 
 
 
                        Sistema dei pagamenti 
 
  1. Per la completa realizzazione del sistema dei pagamenti ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto, i  Comuni  e  gli  enti
coinvolti nei singoli procedimenti  rendono  disponibili  sui  propri
siti internet e sul  sito  del  SUAP  tramite  appositi  collegamenti
informatici  l'elenco  dei  pagamenti  da  effettuarsi  per   ciascun
procedimento, le causali, le modalita' di calcolo degli importi e gli
estremi dei propri conti correnti bancari e postali. 
  2. I SUAP possono rendere disponibili autonomi sistemi di pagamento
telematico che consentono all'interessato  la  liquidazione  diretta,
verso  le  singole   autorita'   competenti,   degli   oneri   dovuti
contemporaneamente  all'invio  della  segnalazione   o   dell'istanza
inviata in modalita'  telematica.  In  tal  caso,  le  operazioni  di
trasferimento degli importi sono assolte automaticamente dal  sistema
di pagamento telematico. 
  3. Nelle more della realizzazione del sistema dei pagamenti di  cui
ai commi 1 e 2, le ricevute  degli  avvenuti  pagamenti  per  ciascun
procedimento sono allegate in  modalita'  informatica  all'istanza  o
alla segnalazione.