Art. 2 Sistema dei pagamenti 1. Per la completa realizzazione del sistema dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto, i Comuni e gli enti coinvolti nei singoli procedimenti rendono disponibili sui propri siti internet e sul sito del SUAP tramite appositi collegamenti informatici l'elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalita' di calcolo degli importi e gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali. 2. I SUAP possono rendere disponibili autonomi sistemi di pagamento telematico che consentono all'interessato la liquidazione diretta, verso le singole autorita' competenti, degli oneri dovuti contemporaneamente all'invio della segnalazione o dell'istanza inviata in modalita' telematica. In tal caso, le operazioni di trasferimento degli importi sono assolte automaticamente dal sistema di pagamento telematico. 3. Nelle more della realizzazione del sistema dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, le ricevute degli avvenuti pagamenti per ciascun procedimento sono allegate in modalita' informatica all'istanza o alla segnalazione.