Art. 5 Modalita' di rilascio ed effetti della ricevuta 1. In attesa dell'adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalita' informatica della completezza formale della segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati, nonche' di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decreto, e' valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell'istanza, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, oppure la ricevuta emessa in modalita' automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser, previa identificazione informatica secondo le modalita' previste dall'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, l'attivita' o l'intervento possono essere iniziati dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' con le modalita' di cui al comma 1. Dalla data di emissione della ricevuta ai sensi del comma 1 decorrono altresi' i termini di cui all'art. 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l'avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Le modalita' di rilascio della ricevuta di cui al comma 1 si applicano anche alle istanze presentate ai sensi dell'art. 5, comma 8 e dell'art. 7 del decreto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza al SUAP decorrono altresi' i termini per la conclusione dei procedimenti di cui al presente comma, nonche' quelli di cui all'art. 5, comma 7 del decreto.