Art. 5 
 
 
           Modalita' di rilascio ed effetti della ricevuta 
 
  1. In attesa dell'adozione, da parte del  SUAP,  di  strumenti  che
consentano la verifica in  modalita'  informatica  della  completezza
formale della segnalazione o dell'istanza e  dei  relativi  allegati,
nonche' di una ricevuta rilasciata  automaticamente  ai  sensi  delle
regole tecniche stabilite dal decreto, e' valida la ricevuta di posta
elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della
segnalazione o dell'istanza, ai sensi dell'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  11  febbraio  2005,  n.  68,  oppure  la
ricevuta    emessa    in    modalita'    automatica    dal    portale
www.impresainungiorno.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser,
previa identificazione  informatica  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, l'attivita'  o
l'intervento possono essere  iniziati  dalla  data  di  presentazione
della segnalazione certificata di inizio attivita' con  le  modalita'
di cui al comma 1. Dalla data di emissione della  ricevuta  ai  sensi
del comma 1 decorrono altresi' i termini di cui all'art. 19, commi  3
e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto, la  ricevuta
della comunicazione unica,  che  attesta  l'avvenuta  consegna  della
segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di  quelli  previsti  dai
commi 1 e 2 del presente articolo. 
  4. Le modalita' di rilascio della ricevuta di cui  al  comma  1  si
applicano anche alle istanze presentate ai sensi dell'art. 5, comma 8
e dell'art. 7 del decreto. Fatto salvo quanto previsto  dall'art.  8,
comma 3, dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta  consegna
dell'istanza al SUAP decorrono altresi' i termini per la  conclusione
dei procedimenti di cui al presente  comma,  nonche'  quelli  di  cui
all'art. 5, comma 7 del decreto.