Art. 8 Procedure d'emergenza e gestione di allegati voluminosi 1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dai SUAP, necessari alla predisposizione e all'inoltro al SUAP delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'utente e' autorizzato a utilizzare le modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente e' tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico gia' trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo gia' assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente e' esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma gia' a tale titolo corrisposta. 3. Qualora la segnalazione o l'istanza contengano allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico, l'utente puo' presentare l'allegato specifico al SUAP competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell'istanza, utilizzando un supporto informatico, firmato digitalmente. In ogni caso, la presentazione e' accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o all'istanza dal sistema informatico. Il procedimento e' avviato solo quando tutta la documentazione e' stata consegnata al SUAP. 4. Sul portale www.impresainungiorno.gov.it sono pubblicate le specifiche tecniche relative ai documenti di cui al comma 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2011 Il Ministro dello sviluppo economico Romani Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli