Art. 2 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2011, fatta eccezione per le disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato II, che si applicano dal 31 dicembre 2013. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 2011 Il Ministro: Matteoli