Art. 2 
 
 
                      Procedimento accertativo 
 
  1. L'istruttoria delle domande trasmesse ai sensi dell'art.  1  del
presente decreto e' svolta  dalla  sede  territorialmente  competente
dell'ente previdenziale presso il quale il  lavoratore  e'  iscritto.
Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio  ed
in relazione alle singole  istanze,  detto  ente  puo'  avvalersi  di
rappresentanti di altri  enti  previdenziali  e  assicurativi  e  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  nonche'   della
collaborazione, sulla base di specifiche  intese,  di  rappresentanti
delle aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici. 
  2. Con conferenza di servizi indetta ai sensi  dell'art.  14  della
legge 7 agosto 1990, n.  241,  e'  fornita  agli  enti  previdenziali
interessati, ove necessario, ogni indicazione per  la  specificazione
dei   criteri   da   seguire   nell'espletamento   del   procedimento
accertativo,  con  particolare  riferimento  all'accertamento   delle
attivita' di cui  all'art.  1,  comma  l,  lettera  c),  del  decreto
legislativo e del  rispetto  dei  requisiti  quantitativi  di  lavoro
indicati all'art. l, commi 1, lettera b), 2 e 6 del medesimo  decreto
legislativo.