Art. 3 Monitoraggio e meccanismo di salvaguardia 1. Il monitoraggio delle domande accolte, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato attraverso l'analisi dei dati provenienti dall'accentramento, presso l'INPS, delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali interessati e concernenti: a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore, dei requisiti pensionistici agevolati; b) l'onere finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico; c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. 2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati e' differita in ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati e, a parita' degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. 3. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio e di eventuale differimento del trattamento pensionistico si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto l 990, n. 241.