Art. 4 
 
 
                Comunicazioni dell'ente previdenziale 
 
  1. In esito alla domanda di accesso al beneficio di cui all'art. 2,
comma l, del decreto legislativo, l'ente  previdenziale  comunica  al
lavoratore interessato entro il 31 dicembre 201 l in riferimento alla
lettera a) del predetto comma 1, ed entro il 30  ottobre  di  ciascun
anno in riferimento alla lettera b) del medesimo comma 1: 
  a)  l'accoglimento  della  domanda,  con  indicazione  della  prima
decorrenza utile, qualora sia accertato  il  possesso  dei  requisiti
relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e  sia
verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; 
  b)  l'accertamento  del  possesso  dei  requisiti   relativi   allo
svolgimento delle lavorazioni faticose e  pesanti,  con  differimento
della   decorrenza   del   trattamento   pensionistico   in   ragione
dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima  data
utile per l'accesso al pensionamento viene  indicata  con  successiva
comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 3; 
  c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il  possesso
dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose  e
pesanti.