Art. 5 
 
 
                         Verifiche ispettive 
 
  1. L'espletamento dell'attivita' di verifica  di  cui  all'art.  4,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo e' svolta, sulla base di
intese a livello territoriale tra enti previdenziali e Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali,  sulle  istanze  individuate  dalle
predette   amministrazioni    in    relazione    alla    complessita'
dell'istruttoria.