Art. 7 
 
 
                      Scambio di dati tra enti 
 
  1. Gli enti che  gestiscono  forme  di  assicurazione  obbligatoria
provvedono,  anche  ai  fini  del  procedimento  accertativo  di  cui
all'art. 2 e delle  verifiche  ispettive  di  cui  all'art.  5,  allo
scambio di dati ed elementi conoscitivi, anche  attraverso  modalita'
informatiche, in ordine alle lavorazioni di cui all'art. 1, commi l e
6,   del   decreto   legislativo.   Con    particolare    riferimento
all'accertamento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
c) e ai periodi di cui al comma 2 dei medesimo  art.  1  del  decreto
legislativo,  l'utilizzo  da  parte  dell'ente  previdenziale   delle
informazioni  relative  alla  dimensione,  all'assetto  organizzativo
dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni  aziendali,  anche  come
risultanti dall'analisi dei dati  amministrativi  in  possesso  degli
altri enti previdenziali e assicurativi,  avviene  secondo  modalita'
stabilite da specifiche intese tra i predetti enti.