Art. 8 
 
 
                       Ricorsi amministrativi 
 
  1. In relazione alle istanze di  accesso  al  beneficio  dichiarate
procedibili ma escluse comunque dal  beneficio,  il  lavoratore  puo'
promuovere, esclusivamente per  motivi  di  merito  ed  entro  trenta
giorni  dalla  comunicazione  di  esclusione,  ricorso  al   Comitato
regionale per i rapporti di lavoro di cui  all'art.  17  del  decreto
legislativo del 23  aprile  2004,  n.  124.  Decorso  inutilmente  il
termine di novanta giorni previsto per la sua decisione il ricorso si
intende respinto. 
  2. Ai fini di cui al comma l, i Comitati regionali per  i  rapporti
di lavoro sono integrati da rappresentanti con qualifica dirigenziale
dell'INPDAP e dell'ENPALS qualora, sulla base delle  valutazioni  del
presidente  dello  stesso  Comitato,  tale  integrazione  si   riveli
necessaria in relazione allo specifico ricorso. 
  3. Ai rappresentanti designati ai sensi del  comma  2,  non  spetta
alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 settembre 2011 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Tremonti         

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 151